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Privacy Policy

 

1. Condizioni del contratto

  1. Tutti i rapporti di fornitura tra EMS e il Fornitore, ivi compresi quelli conclusi per mezzo di strumenti informatici o attraverso il comportamento conclusivo delle Parti, si baserà – oltre ai termini espressamente indicati ogni volta nell’Ordine di Acquisto EMS – sulle presenti Condizioni Generali di Fornitura di cui il Fornitore dichiara di essere a conoscenza e di accettare integralmente senza eccezioni. 

  2. Eventuali integrazioni o deroghe alle Condizioni Generali sono definite da accordi particolari che vengono stipulati di volta in volta tra Committente e il Fornitore all’atto della stipulazione del Contratto di Fornitura.

 

2. Ordini

  1. Gli ordini formulati dal Committente per iscritto o anticipati verbalmente per telefono sono intesi sempre integrati dalle presenti Condizioni Generali. 

  2. La Conferma d’Ordine da parte del Fornitore deve essere inviata al Committente entro 3 (tre) giorni di calendario dalla data di ricevimento dell’ordine: l’invio di questa comporta l’adesione alle presenti condizioni per quanto applicabile. In caso di mancata ricezione dell’accettazione scritta o conferma dell’ordine stesso entro i 3 giorni dall’emissione dell’ordine è facoltà di EMS annullarlo.

  3. La Conferma dell’Ordine deve contenere almeno: prezzo, quantità e data di consegna; si attende la comunicazione a mezzo mail per eventuali informazioni mancanti.

  4. Le Caratteristiche Tecniche specificate dal Committente nell’Ordine (o in altro documento ad esso conseguente) per i prodotti oggetto della fornitura fanno parte integrante del Contratto e costituiscono qualità essenziali a norma dell’art. 1497 del Codice Civile. 

  5. Il Fornitore non può apportare ai prodotti oggetto di fornitura alcuna modifica rispetto a tali Specifiche Tecniche senza formale autorizzazione del Committente. 

  6. Il Committente non riconosce condizioni riportate in lettere, conferme d’ordine o fatture del Fornitore che non siano state preventivamente accettate formalmente dal Committente stesso. 

 

 

3. Termini di consegna

  1. Il termine di consegna e la quantità indicate nell’ordine sono da ritenersi quale termine essenziale a norma dell’art. 1457 del Codice Civile. In caso di ritardo, il Fornitore deve immediatamente segnalare e concordare con l’Ufficio Acquisti nuovi termini. In caso contrario può essere applicata una penale pari al 5% dell’Importo della Fornitura per ogni giorno di ritardo successivo al terzo, se non diversamente concordato. 

  2. Qualora il ritardo, se non preventivamente autorizzato (vedasi 3.1), si protragga oltre 7 (sette) giorni lavorativi complessivi, il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta (a mezzo e-mail, a mezzo fax o Raccomandata R.R.). Il Committente si riserva di addebitare eventuali danni accertati. Le maggiori spese sostenute da EMS per il montaggio o la lavorazione fuori standard effettuata con mezzi eccezionali, a causa di suddetti ritardi, saranno a completo carico del fornitore.

  3. In caso di mancata consegna EMS potrà rifornirsi da altro fornitore; i costi differenziali di fornitura saranno addebitati al fornitore inadempiente.

  4. In caso di ritardo il Committente si riserva la facoltà di ritardare/sospendere i pagamenti in corso fino alla consegna dei prodotti attesi. 

  5. Variazioni parziali o ripartite sono ammesse solo dopo formale autorizzazione da parte del Committente. 

 

4. Prezzo e Modalità di pagamento 

  1. Il prezzo pattuito deve intendersi invariabile a fronte degli accordi stipulati all’atto della definizione del Contratto di Fornitura. 

  2. Il corrispettivo verrà pagato dal Committente al Fornitore secondo le modalità e le tempistiche riportate sull’Ordine d’Acquisto. 

 

5. Trasporto 

  1. Modalità di consegna e oneri di trasporto vengono concordati preventivamente con il Fornitore e indicati nell’Ordine di Acquisto.

 

6. Garanzie 

  1. Il Fornitore garantisce la piena Conformità della fornitura alle Specifiche Tecniche concordate con il Committente. Garantisce, inoltre, la realizzazione a regola d’arte della fornitura ed il rispetto delle Norme Tecniche dell’UNI od altro Ente di Normazione applicabili e delle disposizioni di Legge in materia. 

  2. La garanzia della fornitura per vizi e difetti (a norma dell’art. 1490 del Codice Civile) e per il buon funzionamento (a norma dell’art. 1512 del Codice Civile) ha una durata, se non diversamente concordata con l’Ufficio Acquisti, di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla consegna. 

  3. Il Committente si impegna a denunciare i vizi o difetti, assenza di qualità essenziali o pattuite, o mal funzionamenti entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta che può tuttavia avvenire in tempi molto differenti rispetto alla data di ricevimento. 

  4. Il Fornitore, a fronte delle garanzie sopra indicate, è tenuto, a scelta del Committente, alternativamente a ritirare e riparare o sostituire i prodotti difettosi, inidonei, viziati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di avviso della difettosità, salvo diversamente concordato. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico del Fornitore. 

  5. Il Fornitore è tenuto a rispondere delle difettosità dei prodotti forniti (materiali, componenti o sottosistemi) secondo gli obblighi cui il Committente è tenuto a rispondere nei confronti del consumatore/utente finale a norma del D.P.R. n.224/1988. 

  6. Sono a carico del Fornitore anche tutti gli oneri documentati sostenuti dal Committente per la rimozione e la sostituzione dei prodotti/materiali riconosciuti difettosi. 

 

7. Penalità in caso di non conformità

  1. Il Fornitore è tenuto a rispondere delle difettosità dei prodotti forniti.

  2. Il costo fisso di emissione in caso di non conformità è pari a 100 €/cad. 

  3. In caso di mancata comunicazione e organizzazione dei trasporti per sostituzione/ritiro materiale non conforme entro 3 giorni dalla data di emissione del rapporto, EMS provvederà a tale organizzazione addebitando i costi al fornitore.

  4. Il costo per la rilavorazione materiale da parte di EMS con utilizzo di proprio personale è pari a 50€/ora.

  5. Eventuali costi supplementari generati da fattori non sopra menzionati saranno discussi nel caso specifico con il fornitore.

 

8. Miglioramento della Qualità 

  1. Nell’ottica del Miglioramento per la Qualità, il Fornitore si impegna ad assicurare adeguati provvedimenti per l’attuazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo di un Sistema Qualità Aziendale conforme alla Norma applicabile della serie UNI EN ISO 9000 od equivalente ritenuto dal Committente sufficiente. Il Fornitore si impegna a concordare, quando necessario, opportuni Piani di Miglioramento della Qualità con il Committente. Il Committente si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, le azioni intraprese presso il Fornitore.  

  2. Il Committente ed i suoi Clienti si riservano la facoltà di verificare la Conformità delle Forniture direttamente presso il Fornitore oppure in fase di ricevimento presso il Committente. In ogni caso questi controlli: 

a) non sollevano il Fornitore dalla responsabilità di fornire prodotti Conformi alle Specifiche; 

b) non escludono la possibilità di eventuali successivi e giustificati rifiuti da parte del Committente e/o del Cliente finale; 

c) non possono essere utilizzati come prova dell’efficacia del Controllo della Qualità eseguito dal Fornitore. 

 

9. Tutela della Proprietà industriale, Segretezza ed Esclusiva 

  1. Documenti, disegni, dati ed informazioni (sia su supporto cartaceo che informatico) che vengono consegnati al Fornitore rimangono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto, il Fornitore si impegna a non riprodurli o divulgarli a terzi e ad assumere le opportune cautele nei confronti del proprio personale per garantirne la tutela. 

  2. Se il Committente è proprietario di disegni, campioni di riferimento, e di qualsiasi documento utilizzato dal Fornitore per realizzare il prodotto, il Fornitore si impegna a identificare e conservare adeguatamente materiali e documenti e a restituirli al Committente alla fine del Rapporto di Fornitura. 

 

10. Divieto di cessione del contratto e subcontratto 

  1. L’ordine d’acquisto non può essere ceduto dal Fornitore a terzi (sub fornitura), né in parte né completamente, senza formale autorizzazione del Committente. 

 

11. Leggi applicabili 

  1. Ogni Contratto di Fornitura è sottoposto, oltre alle presenti Condizioni Generali, alla Legge Italiana.

  2. Foro competente in via esclusiva è quello di SALERNO. Il Committente si riserva la facoltà di intervenire anche presso il Foro del Fornitore.